Sommario:
- 1. Opponibilità, al proprietario-comodante, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge diverso dal comodatario: un problema ancora aperto
- 2. Ratio sottesa all’arresto delle Sezioni Unite nel 2004. Successivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale
- 3. Spunti di riflessione per una possibile soluzione delle questioni isolate dall’ordinanza di rimessione
- 4. Il ruolo fondamentale rivestito dall’interpretazione della volontà contrattuale. La valorizzazione dell’autonomia contrattuale.
- 5. Conclusioni.
Con provvedimento interlocutorio n. 15113 depositato il 17 giugno 2013, la III sezione civile della Corte di cassazione (Pres. Trifone, est. Scarano) ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione delle conseguenze dell'assegnazione giudiziale dell'abitazione al coniuge separato (e affidatario dei figli) qualora l'immobile adibito a casa familiare sia stato oggetto di comodato – privo di termine finale – da parte di un terzo.
Il potere giudiziale di assegnazione della casa adibita a residenza familiare è destinato ad esplicarsi in tutti e soli i casi in cui la disponibilità dell’abitazione durante la convivenza sia ricollegabile ad un titolo, dovendo ritenersi inammissibile l’assegnazione, ad un coniuge, di un immobile sul quale l’altro non aveva alcuna disponibilità giuridica.