CASS. CIV. - sez. VI - 21 novembre 2014, n. 24838 - Il principio per cui il comodatario ha diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggono le esigenze familiari (Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603 e Cass. civ., sez. un., 29 settembre 2014, n. 20448), si riferisce ai casi in cui sia certo e inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione. Nel comodato di bene immobile, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma deve essere positivamente accertata, dovendo, nel dubbio, essere adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo. Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso.
Note
Diritti reali e condominio 19.01.2016
Il comodato di “casa familiare”, nuove precisazioni nel solco delle Sezioni Unite
di Giacomo Bizzarri