Cass. civ., Sez. I,
Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile non costituisce ex se giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell'art. 9 L. n. 898/1970. Invero, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto ed è necessario, a monte, che esso sia accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, da rendersi, poi, al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali.