In tema di assegno divorzile e della relativa revoca per sopravvenienza di giustificati motivi, facendo propri i principi accolti dalle Sezioni Unite del 2018, la Cassazione ha sancito che l'ex coniuge che non si trovi in età avanzata e non si adoperi attivamente per la ricerca di attività lavorativa, pur essendone astrattamente idoneo, nonché conviva more uxorio con altra persona, perde il diritto all'assegno medesimo. Secondo tale pronuncia, pertanto, la convivenza more uxorio non è elemento di per sé sufficiente a fondare la revoca dell'assegno, ma perché ciò avvenga, è necessario che concorrano più fattori idonei ad esaurire tutte le ragioni che avevano in origine determinato la fondatezza della richiesta dello stesso.
Note
Famiglia e successioni 03.06.2021
Revoca dell'assegno divorzile: la composita natura dell'istituto e la rilevanza del principio di auto-responsabilità nel rapporto post coniugale
di Salvatore Mistretta