Ai fini fiscali la «liquidazione» di cui all'art. 768-quater, comma 2, c.c. è da intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quale onere attraverso cui si realizza una donazione del disponente a favore del legittimario non assegnatario (con conseguente applicazione dell'aliquota e della franchigia corrispondenti al rapporto di parentela o coniugio). A tale attribuzione però non si riferisce l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che a certe condizioni riguarda il (solo) trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie al discendente beneficiario.
Note
Famiglia e successioni 06.05.2021
Patto di famiglia tra legge civile e legge fiscale: un (parziale) revirement della Cassazione
di Andrea Bucelli