CASS. CIV. - sez. VI - 4 luglio 2014, n. 15416 - È inammissibile il reclamo, tanto davanti alla corte d'appello, quanto davanti al tribunale, contro le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, emessi dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708 comma 3 c.p.c.; conseguentemente va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dalla corte d'appello, cui era stato rimesso dal tribunale, per competenza, il reclamo avverso tali provvedimenti.
Note
Famiglia e successioni 14.05.2015
Non impugnabilità del provvedimento del giudice istruttore di modifica/revoca dei provvedimenti temporanei ed urgenti resi dal presidente nel procedimento di separazione giudiziale
di Cristian Soscia