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Arbitrato e processo civile 02.01.2014

Revocabilità degli atti negoziali contenuti nel provvedimento di omologazione di separazione consensuale

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TRIBUNALE REGGIO EMILIA – sez. II – 5 novembre 2013, n. 1672  -  È ammissibile la domanda di revocatoria di un trasferimento immobiliare reso nell'ambito di una separazione consensuale omologata. Invero, l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di beni immobili o di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'avvenuta omologa, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'intangibilità della separazione, essendo detta statuizione non oggetto della domanda revocatoria e logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare. Né risulta di ostacolo a tal fine la circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento.