CASS. CIV. - sez. I - 20 novembre 2013, n. 26041 - Nel caso in cui colui che ha acquistato dal soggetto poi fallito abbia rivenduto il bene a terzi ed il curatore abbia raggiunto con questi un accordo transattivo risolutivamente condizionato al rigetto della domanda nei confronti dell’acquirente, l’azione revocatoria promossa nei confronti di quest’ultimo non diviene improcedibile per impossibilità di conseguire il risultato dell’azione. A fronte dell’affermazione di tale principio da parte della S.C., dopo aver ricostruito il fatto, si analizzano, in particolare, la natura e gli effetti dell’azione revocatoria fallimentare nonché il principio della reintegrazione per equivalente pecuniario. La nota si sofferma, infine, sui rapporti tra la revocatoria fallimentare ed il terzo subacquirente e sull’efficacia o meno dell’acquisto dello stesso.
Note
Crisi d'impresa 08.01.2014
La transazione con il terzo subacquirente non ostacola l’azione revocatoria
di Vincenzo Papagni