Note

Famiglia e successioni 04.12.2020

Capacità matrimoniale del beneficiario di a.d.s. e sue limitazioni

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Può contrarre matrimonio anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, in grado di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole, non potendo questo consenso essere manifestato dall'amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza, laddove l'amministrando-nubendo risulti incosciente e perciò sia incapace ad esprimere una seppur minima volontà in proposito.