Può contrarre matrimonio anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.
Il consenso a contrarre matrimonio deve essere espresso da un soggetto cosciente, in grado di manifestare un consenso libero, pieno, effettivo e consapevole, non potendo questo consenso essere manifestato dall'amministratore di sostegno, nemmeno in sua rappresentanza, laddove l'amministrando-nubendo risulti incosciente e perciò sia incapace ad esprimere una seppur minima volontà in proposito.