Sommario:
- 1. Il caso.
- 2. Il diritto di rifiutare le cure mediche.
- 3. Amministrazione di sostegno e cura personae.
- 4. Attualità degli atti relativi alla cura personae.
- 5. Il difficile coordinamento fra Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2019, n. 144 e Corte di cassazione, sent. 15 maggio 2019, n. 12998.
- 6. Una diversa «lettura» dell'art. 3, comma 5, l. 22 dicembre 2017, n. 219 alla luce della legge sulle D.A.T.
In tema di amministrazione di sostegno, tenuto conto dei principi che conformano la stessa, il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita, atteso che spetta al giudice tutelare attribuirlo all'amministratore di sostegno in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.