L’art. 85 c.c. fa divieto all’interdetto di contrarre matrimonio. Il divieto normativo ricorre esclusivamente con riferimento all’interdetto, ad esclusione dell’inabilitato (e del beneficiario dell’amministratore di sostegno, ma di ciò si dirà meglio nel prosieguo) evidentemente valutando a priori il legislatore la impossibilità di assumersi per l’interdetto i doveri che discendono dal matrimonio – e la connessa esigenza di protezione –, ma, nel contempo, ritenendo che solo a fronte di una totale incapacità di intendere e di volere si giustifichi l’inibizione della realizzazione della sfera personale-familiare mediante il matrimonio.
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Famiglia e successioni 04.09.2014
Il matrimonio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
di Maria Novella Bugetti