CASS. CIV. - sez. I - 5 giugno 2013, n. 14190 - APP. NAPOLI 24 gennaio 2014, decr. - Le pronunzie in rassegna affermano il principio secondo cui il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno riveste struttura unilaterale, dato che il decreto del g.t. produrrebbe effetti unicamente in capo al beneficiario, il quale sarebbe l’unica parte necessaria, non essendo tali gli altri soggetti indicati dall’art. 713 c.p.c., quali parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo. Ne consegue che nel procedimento non sarebbe configurabile un litisconsorzio necessario nei loro confronti. I risultati interpretativi cui si perviene suscitano perplessità, laddove si pretermette il ruolo essenziale che il P.M., in quanto garante dei diritti degli incapaci, istituzionalmente esplica nel procedimento di nomina dell’ads, il quale, al pari del beneficiario, è parte del procedimento, come pure quella di altre parti private (necessarie o eventuali).
Note
Famiglia e successioni 03.06.2014
Pretesa struttura unilaterale del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno. E le altre parti?
di Roberto Masoni