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Famiglia e successioni 23.11.2016

Non assegnabilità della casa coniugale in sede di separazione e divorzio in caso di immobile concesso in comodato con termine finale espresso

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Sommario:

  1. 1. Il caso oggetto della pronuncia in commento.
  2. 2. L’assegnazione (in sede di separazione e divorzio) della casa familiare concessa in comodato ad uno dei coniugi: profili generali.
  3. 3. Non ipotizzabilità di una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di pretese che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale: il caso del comodato a termine.
  4. 4. Profili processuali: sul giudice competente a disporre il rilascio della casa detenuta in comodato (a termine), assegnata ad uno dei coniugi.
  5. 5. (Segue): sul possibile (ma non auspicabile) contrasto tra sentenza del giudice della cognizione piena (statuente il rilascio dell’immobile in comodato a termine a favore del proprietario) e avversa statuizione di assegnazione in sede di gestione della crisi familiare.
 

Qualora uno dei coniugi fruisca di un appartamento concessogli dai genitori in comodato a termine espresso, menzionato in rogito notarile e noto alla consorte, e – a seguito di separazione e poi di divorzio – l'immobile sia stato assegnato alla (ex) moglie, una volta venuto a scadenza il termine del comodato l'appartamento va restituito ai proprietari, giusta art.1809, comma 1, c.c., non essendo giuridicamente possibile confermare l'assegnazione divorzile di bene altrui in assenza di titolo in capo agli ex coniugi.

 

Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. La possibilità di affermare la prevalenza del rapporto di comodato, e delle esigenze di natura familiare per il cui soddisfacimento esso interviene, rispetto a quelle proprietarie del comodante, presuppone che il rapporto personale di godimento non sia stato, in origine, corredato di termine finale espresso, evenienza, questa, che impone al comodatario la restituzione del bene concessogli, una volta decorso il termine finale di durata del rapporto.