CASS. CIV. - sez. un. - 10 maggio 2016, n. 9449 - In tema di condominio negli edifici, quando l'uso del lastrico solare non è comune a tutti i condomini, dei danni che derivano da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza svolgente funzione di copertura), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare, ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione della cosa comune (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alla opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione dell'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Note
Diritti reali e condominio 29.12.2016
Infiltrazioni e lastrico solare: spunti a margine di una recente pronuncia delle Sezioni Unite
di Nicola Rumine