CASS. CIV. - sez. II - 23 marzo 2016, n. 5814 - É nulla e non è meramente annullabile, anche se assunta all'unanimità, la delibera dell'assemblea condominiale che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese ex art. 1226 c.c., ove manchi un'espressa manifestazione, da parte dei condomini, della volontà di disporre dei loro diritti in tal senso, in quanto tale decisione incide sul valore della proprietà esclusiva.
Note
Diritti reali e condominio 20.07.2016
Delibera condominiale e derogabilità dei criteri di ripartizione delle spese secondo tabelle millesimali
di Francesca Ragazzoni