Il danno sofferto dal promittente venditore per la mancata alienazione di un immobile, ascrivibile ad un terzo, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al momento della liquidazione ed il prezzo offerto dal promissario acquirente rivalutato, parimenti, al momento della liquidazione; è onere del responsabile, convenuto in giudizio, eccepire l'eventuale ragionevole prevedibilità – non la mera possibilità – della riduzione del danno per il tempo successivo alla liquidazione, anche in ragione di futuri impieghi od ulteriori vendite.
Note
Danno e responsabilità 18.02.2021
Il fattore “tempo” nella liquidazione del danno: la relatività del debito di valore
di Franco Petrolati