CASS. CIV. - Sez. III, 27 settembre 2016, n. 18995 - Nel contratto autonomo di garanzia il debitore può agire nei confronti del garantito per recuperare quanto da questi percepito in eccedenza dal garante, rispetto al danno effettivamente subito, soltanto se, e nei limiti in cui, abbia subito dal garante l'esercizio dell'azione di rivalsa.
Note
Obbligazioni e contratti 28.03.2017
Contratto autonomo di garanzia e azione di ripetizione in caso di danno inferiore a quanto percepito con l'escussione della garanzia
di Francesca Ragazzoni