CASS. CIV., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707 - La distinzione fra garanzia propria ed impropria, seppure configurabile sotto il profilo descrittivo, è priva di conseguenze dal punto di vista applicativo, non essendo rilevante ai fini della determinazione dell'ambito di operatività degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.
Note
Arbitrato e processo civile 15.06.2016
L'irrilevanza, sul piano applicativo, della distinzione fra garanzia propria ed impropria
di Alice Buonafede