Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. La natura del procedimento sommario di cognizione.
- 3. La chiamata del terzo ad opera del convenuto ex art. 702-bis, ult. comma, c.p.c.
- 4. L’intervento volontario ex art. 105 e la chiamata iussu iudicis.
- 5. Ammissibilità della chiamata ad opera dell’attore ex art. 183, comma 5, c.p.c. Conseguenze.
Il Tribunale di Bari ha affermato che anche nel procedimento sommario di cognizione l’attore può essere autorizzato, nonostante il silenzio serbato dagli artt. 702-bis ss. c.p.c., alla chiamata in causa di terzi in causa, ove tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto (sulla scorta di quanto previsto dall’art. 183, comma 5, c.p.c.). Ciò offre lo spunto per verificare, alla luce degli orientamenti formatisi in dottrina e in giurisprudenza, se la chiamata del terzo ad opera dell’attore sia compatibile con il rito sommario di cognizione e indicare, in caso di risposta positiva, le conseguenze sul processo in caso di sua proposizione.