CASS. CIV. - sez. un. - 22 aprile 2013, n. 9686 - Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, comma 4, c.c., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l’onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo di estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa.
Note
Arbitrato e processo civile 19.11.2014
L’interruzione processuale e la chiamata in garanzia
di Bruno Tripodi