L’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.
Note
Danno e responsabilità 07.10.2020
Assicurazione della responsabilità civile ed eccezione di prescrizione sollevata dal terzo: sì all’ultrattività anche in assenza di solidarietà
di Fulvia Esposito