La prescrizione estintiva è disciplinata dall’art. 2934 c.c. che dispone: «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. ― Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge». Dalla definizione codicistica emergono con chiarezza tutti i presupposti necessari ai fini dell’operatività dell’istituto: a) l’esistenza di un diritto esercitabile; b) l’inerzia, ossia il mancato esercizio, da parte del titolare; c) il decorso di un periodo di tempo previsto dalla legge.
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Arbitrato e processo civile 18.02.2014
Conoscenza legale (e non necessariamente effettiva) degli atti interruttivi della prescrizione
di Giuseppina De Marco