Il decorso del termine di 60 giorni concesso dal Tribunale ex art. 182-bis, comma 6, l. fall., per il deposito dell'accordo (o degli accordi) di ristrutturazione dei debiti e della relazione del professionista di cui all'art. 182-bis, comma 1, l. fall., non consuma il potere del debitore di depositare, anche successivamente, l'accordo di ristrutturazione dei debiti concluso con i propri debitori, ma determina soltanto la cessazione del c.d. “ombrello protettivo” del suo patrimonio dalle iniziative cautelari o esecutive individuali.
In mancanza di opposizioni all'omologazione degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, l.fall., il Tribunale è chiamato compiere una verifica di legalità sostanziale, nonché una valutazione sulla completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto sulla veridicità dei dati aziendali, sulla attuabilità dell'accordo e sulla garanzia del pagamento dei creditori estranei.