La convenzione per la esecuzione e la gestione di opere pubbliche di urbanizzazione, parzialmente finanziate con l. 1° marzo 1986, n.64, con cui l'amministrazione comunale, in regime di concessione ai sensi della l. 24 giugno 1929, n.1137, pone in essere una attività provvedimentale con lo scopo di assicurare, in maniera indiretta, alla collettività l'erogazione di servizi con affidamento a un soggetto terzo della realizzazione delle strutture e con successiva gestione delle stesse e dei relativi servizi, non ha natura contrattuale e perciò comporta il diniego all'autorizzazione di cui all'art.169-bis l. fall.
Note
Crisi d'impresa 21.11.2018
Lo scioglimento, nel concordato preventivo, dalla concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche
di Marco Nicolai