Sommario:
- 1. Concordato con continuità aziendale: generalità.
- 2. Ambito di applicazione oggettiva dell’istituto.
- 3. (Segue): inquadramento sistematico.
- 4. Giudizio di fattibilità nel concordato con continuità aziendale.
- 5. Considerazioni conclusive.
Prima dell’entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, che ha convertito il c.d. decreto sviluppo (d.l. n. 83 del 2012), avrebbe potuto considerarsi quale concordato con continuità aziendale (ovvero con continuità dell’attività d’impresa) quello in cui, di fatto, proseguisse l’attività d’impresa. Tale figura, invero, non era oggetto di un’autonoma disciplina differenziatrice rispetto alle altre forme c.d. liquidatorie, e quindi rilevare che l’attività d’impresa non si era, né si sarebbe conclusa, finiva per avere, essenzialmente, una mera finalità descrittiva.