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Crisi d'impresa 14.01.2015

Il concordato preventivo con continuità aziendale

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Nell’introdurre una normativa specifica del concordato preventivo caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, il legislatore si è ispirato all’idea della netta separazione delle discipline, a seconda che il concordato abbia finalità esclusivamente liquidatorie o, piuttosto, di prosecuzione dell’attività d’impresa.

Sotto questo profilo va considerato significativo che, nel passaggio dal decreto legge alla legge di conversione, sia scomparsa dal primo comma dell’art. 186-bis l. fall. l’espressione che considerava comunque applicabili al concordato con continuità, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 160 ss. l. fall.