Note

Crisi d'impresa 20.08.2019

L'azione revocatoria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. nei confronti di una procedura fallimentare

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate a esprimersi sulla questione inerente la sussistenza dei presupposti - in termini di ammissibilità – dell'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti del soggetto fallito e, dunque, della relativa procedura concorsuale.

Rilevato, in via preliminare, come le recenti pronunce di legittimità si fossero espresse in ordine all'inammissibilità dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito, la Prima Sezione (con ordinanza interlocutoria n. 1894/2018) ha evidenziato le criticità – sotto il profilo logico e giuridico – di tale orientamento, indicando, in particolare, come, alla luce del contrasto esistente con la giurisprudenza di legittimità più risalente, il tema della proponibilità dell'azione revocatoria nei confronti del convenuto (già) dichiarato fallito si ponesse come questione di massima particolare importanza, ex art. 374 c.p.c., tale da giustificare la rimessione alle Sezioni unite.

Con sentenza n. 30416 in data 23 novembre 2018 la Suprema Corte ha accolto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda revocatoria (sia ordinaria che fallimentare) pronunciata nei confronti di una procedura fallimentare è inammissibile in quanto il patrimonio del fallito è insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.

In virtù della natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda revocatoria, l'effetto giuridico favorevole all'attore si produrrebbe, dunque, solo a seguito dell'eventuale accoglimento della medesima domanda, con il conseguente rischio concreto che l'azione promossa dal Fallimento ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c. possa essere dichiarata inammissibile per essere la stessa considerata in violazione del cd. “principio di cristallizzazione del passivo”, ex artt. 51 e 52 l.fall. e alla luce del carattere costitutivo dell'azione, posto che l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produrrebbe solo a seguito della sentenza di accoglimento.