Il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore in attesa delle fatture di quelli effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito alla sola ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis. Tale meccanismo non può quindi essere applicato al caso in cui il contratto di appalto si sciolga in ragione della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, giacché in questa ipotesi il subappaltatore diviene un creditore concorsuale dell'appaltatore, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause di prelazione.
Note
Crisi d'impresa 04.01.2021
Fallimento dell'appaltatore di opere pubbliche. Effetti sul credito dell'appaltatore e del subappaltatore
di Fabrizio Campagna