CASS. CIV. - sez. I - 3 giugno 2014, n. 12366 (ord.) - Dev’essere rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la decisione sulla possibilità di applicare, ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno nell’azione di responsabilità promossa da una curatela fallimentare nei confronti dell’organo amministrativo o di controllo, il criterio del c.d. patrimonio netto fallimentare, rinveniente dalla differenza tra attivo (realizzato e realizzabile) ed ammontare dei crediti ammessi nello stato passivo, essendo necessario stabilirne, in caso affermativo, condizioni e limiti di utilizzabilità.
Note
Crisi d'impresa 03.02.2015
Fallimento e azione di responsabilità: all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione l’applicazione del criterio del “netto fallimentare” per la quantificazione del danno risarcibile
di Luca Jeantet, Leonarda Martino