In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del fallimento, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.
Note
Arbitrato e processo civile 17.04.2020
Decorrenza del termine di riassunzione del processo in caso di dichiarazione di fallimento
di Antonio Picardi