Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla applicabilità, in via analogica, di una norma inesistente al momento in cui è venuta ad esistenza la fattispecie concreta non prevista dall'ordinamento e, in caso affermativo, se tale norma, con riferimento ad un contratto di leasing risolto prima della dichiarazione di fallimento, possa individuarsi nell'art. 72-quater l.fall.; deve, inoltre, essere sottoposta alle Sezioni Unite la questione della compatibilità, con i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento, dell'interpretazione secondo cui l'art.1, commi 136-140, l.n. 124 del 2017 comporta l'abbandono (anche per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) del tradizionale orientamento secondo cui alla risoluzione del contratto di leasing traslativo si applica l'art. 1526 c.c.
Note
Crisi d'impresa 24.09.2020
Alle Sezioni Unite la questione sull'applicabilità in via analogica dell'art. 72-quater l.fall. alla risoluzione del contratto di leasing ante fallimento
di Antonio Picardi