Sommario:
- 1. Il fatto.
- 2. Il tema della compensazione fallimentare.
- 3. La soluzione della Cassazione.
Il terzo in bonis non può eccepire, ex art. 56, comma 2, l.fall., la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso.