Note

Banca finanza assicurazioni 06.12.2021

Sulla invalidità delle fideiussioni bancarie omnibus per violazione della disciplina antitrust

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È nullo per contrarietà a norme imperative il contratto di fideiussione omnibus le cui clausole siano dirette a realizzare un’intesa illecita ex art. 2 l. n. 287 del 1990 (legge antitrust).

Considerata la natura anticoncorrenziale soltanto di alcune specifiche clausole, tale invalidità deve qualificarsi come nullità parziale del negozio, limitata alle sole pattuizioni illecite, che non incide sulla struttura e sulla causa della fideiussione.

L’azione di risarcimento del danno che trova titolo nella nullità della fideiussioneha natura aquiliana e, conseguentemente, il fideiussore deve provare, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere della prova, che il danno sia causalmente riconducibile all’illecito lamentato.