Cass. Civ., sez. I
In caso di decesso di uno degli intestatari di un buono fruttifero postale sul quale sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell'intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall'art. 187, d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.