In tema di sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, è ammissibile l'eterointegrazione del contratto, rispetto allo specifico regime convenuto contrattualmente dalle parti al momento dell'emissione del titolo, in forza di atti normativi sopravvenuti che comportino in corso di rapporto una variazione – anche in peius – del contenuto dei diritti del sottoscrittore. Una siffatta variazione non può tuttavia ammettersi nell'ipotesi di buoni postali emessi successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986, modificativo dei tassi di interesse, in quanto deve escludersi che le condizioni alle quali l'Amministrazione postale si obbliga siano ab origine diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono.
Note
Arbitrato e processo civile 21.12.2018
Buoni postali fruttiferi: tra principio di letteralità ed eterointegrazione normativa
di Alberto Cinque