Sommario:
- 1. Il nucleo essenziale della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata.
- 2. I precedenti della consulta sulla questione.
- 3. L'assestamento nomofilattico sull'applicazione delle variazioni peggiorative dei tassi ai buoni fruttiferi di serie precedenti.
- 4. La decisione della corte costituzionale.
- 5. L'esclusione della lesione del legittimo affidamento.
- 6. L'esclusione della dedotta disparità di trattamento.
- 7. La negazione della lesione della tutela del risparmio.
- 8. Il punto critico dell'estensione dei tassi peggiorativi ai buoni postali emessi in precedenza.
- 9. Conclusioni.
L'art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in l. 25 novembre 1974, n. 588, e successivamente abrogato dall'art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale stesso, non è costituzionalmente illegittimo, poiché siffatta possibilità non integra un'ipotesi di retroattività in senso proprio: la modifica peggiorativa opera, infatti, non già sin dall'emissione dei buoni, ma solo a decorrere dal momento in cui diviene efficace il decreto ministeriale sopravvenuto che riporta i saggi peggiorativi.