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Obbligazioni e contratti 18.09.2020

Buoni fruttiferi postali: l'applicazione dei tassi di interesse peggiorativi ai rapporti in corso

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Sommario:

  1. 1. Il nucleo essenziale della questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata.
  2. 2. I precedenti della consulta sulla questione.
  3. 3. L'assestamento nomofilattico sull'applicazione delle variazioni peggiorative dei tassi ai buoni fruttiferi di serie precedenti.
  4. 4. La decisione della corte costituzionale.
  5. 5. L'esclusione della lesione del legittimo affidamento.
  6. 6. L'esclusione della dedotta disparità di trattamento.
  7. 7. La negazione della lesione della tutela del risparmio.
  8. 8. Il punto critico dell'estensione dei tassi peggiorativi ai buoni postali emessi in precedenza.
  9. 9. Conclusioni.
 

L'art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in l. 25 novembre 1974, n. 588, e successivamente abrogato dall'art. 7 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale stesso, non è costituzionalmente illegittimo, poiché siffatta possibilità non integra un'ipotesi di retroattività in senso proprio: la modifica peggiorativa opera, infatti, non già sin dall'emissione dei buoni, ma solo a decorrere dal momento in cui diviene efficace il decreto ministeriale sopravvenuto che riporta i saggi peggiorativi.