La polizza contro gli eventi mortali è riconducibile al tipo negoziale dell'assicurazione sulla vita se soddisfa l'interesse del contraente ad attribuire, in caso di decesso derivato da infortunio, un capitale o una rendita al soggetto designato come beneficiario. In tal caso non si applica la disciplina delle assicurazioni del ramo danni e la “compensatio lucri cum damno”.
Note
Banca finanza assicurazioni 20.12.2021
L'indennizzo derivante dagli infortuni mortali è cumulabile con il risarcimento dei danni da polizza di responsabilità civile di terzi
di Michele Sprovieri