Sommario:
- 1. Premessa.
- 2. Nullità protettiva ex art. 23 TUF: tra legittimazione relativa e disponibilità degli effetti.
- 3. Esercizio del rimedio della nullità e ruolo della clausola generale di buona fede nella prospettiva della pronuncia.
- 4. Indagine funzionale sulla norma di cui all'art. 23 TUF.
- 5. Rilievi conclusivi.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 4 novembre 2019, n. 28314, risolvono definitivamente la questione insorta in relazione alla nullità formale ex art. 23 TUF, legittimando un uso selettivo del rimedio da parte del cliente-investitore. Il decisum si caratterizza per l'ambito di operatività trasversale che viene riconosciuto alla clausola generale di buona fede nonché per il tentativo di costruire un regime peculiare delle nullità di protezione che risponda, sul piano della regolamentazione dell'azione, a regole diverse rispetto a quelle che governano l'impianto codicistico. Il contributo mette in evidenza le criticità della sentenza e, seguendo l'opzione metodologica funzionale, muove dall'art. 23 TUF al fine di verificare se gli esiti ai quali giunge la pronuncia siano davvero coerenti con la ratio legis o se, piuttosto, proprio quest'ultima possa aprire a soluzioni diverse, sistematicamente più corrette rispetto all'uso selettivo della nullità.