Note

Banca finanza assicurazioni 14.04.2014

Obbligo di forma scritta del contratto ai sensi dell’art. 23 del TUF: per il Tribunale di Milano è sufficiente la sottoscrizione del solo investitore

Visualizzazione ZEN
 

TRIBUNALE DI MILANO - sez. VI - 13 novembre 2013, n. 14268  -  Il requisito della forma scritta previsto dall’art. 23 del TUF è soddisfatto nell’ipotesi in cui il contratto per la prestazione dei servizi di investimento, redatto in forma scritta, sia sottoscritto solo dal cliente, soggetto nel cui esclusivo interesse l’obbligo di forma opera, non essendo necessaria per la validità del contratto quadro anche la sottoscrizione dell’intermediario.