Sommario:
- 1. Contratti di investimento e forma di protezione: inquadramento normativo.
- 2. Concezione teleologica della forma e contratto monofirma.
- 3. Nullità del contratto quadro e singoli contratti di investimento: ammissibilità della nullità selettiva.
- 4. Conseguenze pratiche in punto di ripetizione dell'indebito oggettivo.
- 5. Riferimenti giurisprudenziali e bibliografici.
Con l'ordinanza n. 23927 del 2018 la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha sottoposto all'esame delle Sezioni Unite la questione concernente la possibilità, da parte dell'investitore, di eccepire l'invalidità di alcuni soltanto dei singoli contratti di investimento collegati al contratto quadro previsto dall'art. 23 TUF, una volta che lo stesso sia stato dichiarato nullo per difetto di forma. Appena un anno prima il Collegio, con la sentenza 16 gennaio 2018, n. 898, aveva esaminato la stessa disposizione occupandosi della validità del cosiddetto contratto monofirma. Le due questioni, seppur apparentemente distinte, sono in realtà collegate sia nei presupposti che negli esiti: entrambe, infatti, esaminano il tema della nullità di protezione nei contratti asimmetrici, finendo per dare dell'istituto un'interpretazione scevra da formalismi ed orientata invece alla tutela della parte debole del rapporto. L'ultima riflessione giurisprudenziale (Cass., sez. un., 4 novembre 2019, n. 28314), ponendosi sulla scia della precedente pronuncia, completa il quadro relativo al tema della nullità del contratto quadro, occupandosi dell'istituto della nullità selettiva ed interpretandolo alla luce del principio di buona fede contrattuale.