Con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte conferma il proprio consolidato orientamento con riferimento a due importanti questioni. Da un lato ribadendo che il professionista, a seguito del recesso del cliente, non ha diritto a ricevere da questi anche un importo a titolo di mancato guadagno e, dall'altro, conferma che la domanda di risarcimento da lite temeraria (96, comma 1, c.p.c.) deve essere proposta ed accompagnata dalla allegazione degli elementi quanto meno idonei a consentire al Giudice una liquidazione equitativa del danno.
Note
Arbitrato e processo civile 23.07.2020
Sul mancato guadagno nelle prestazioni professionali e sulla natura di domanda per il risarcimento da lite temeraria
di Andrea Melucco