Sommario:
- 1. La responsabilità processuale generale o per mala fede o colpa grave nell'agire o nel resistere in giudizio (lite temeraria).
- 2. La responsabilità processuale eccezionale per accertamento dell'inesistenza del diritto.
- 3. La responsabilità processuale ex officio per violazione del principio del giusto processo.
- 4. La natura anfibologica della responsabilità.
- 5. La possibilità di ricondurre le figure di responsabilità regolate dall'art. 96 c.p.c. ad una matrice unitaria.
- 6. La situazione giuridica soggettiva lesa.
- 7. Il presupposto dell'accertamento della mala fede o della colpa grave.
- 8. L'esclusione della previa instaurazione del contraddittorio sulla domanda.
- 9. La possibilità di cumulo della riparazione su istanza di parte e d'ufficio.
- 10. L'applicabilità alle controversie in materia di famiglia.
- 11. Il beneficiario della condanna.
- 12. La somma equitativamente determinata.
- 13. Il regime transitorio.
- 14. L'interpretazione della domanda.
- 15. Le condanne sanzionatorie all'esito della recente pronuncia della Cassazione a sezioni unite 5 luglio 2017, n. 16601.
- 16. La discriminazione tra risarcimento del danno con funzione punitiva e sanzioni civili.
- 17. La natura delle ipotesi richiamate: danni punitivi e pene private.
- 18. La ricostruzione della figura ibrida della condanna, anche d'ufficio, per lite temeraria alla luce di tale discriminazione.
- 19. Conclusioni.
L'analisi che segue descrive i profili più rilevanti dell'istituto della responsabilità processuale aggravata, anche all'esito della novella del 2009, che ha introdotto il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. La portata precettiva della disposizione novellata viene riletta in chiave nomofilattica, ossia nella prospettiva accolta da Cass.,sez. un., n. 16601 del 2017 in ordine all'ammissibilità nel nostro ordinamento della categoria delle condanne punitive, seppure a certe condizioni. Ulteriore filtro che guida l'esegesi della norma è la dimensione costituzionalmente orientata della previsione, a seguito degli spunti offerti dalla pronuncia della Consulta n. 152 del 2016.