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Danno e responsabilità 21.11.2017

La rilevanza dei danni punitivi nell'ordinamento giuridico all'esito dell'ultimo arresto della Cassazione a Sezioni Unite

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Sommario:

  1. 1. La fattispecie concreta da cui trae spunto l'enunciazione del principio.
  2. 2. La soluzione del caso e l'affermazione del principio.
  3. 3. I precedenti di legittimità sull'ammissibilità nell'ordinamento italiano della categoria dei danni punitivi.
  4. 4. I profili rilevanti dell'ordinanza interlocutoria.
  5. 5. La decisione delle Sezioni Unite.
  6. 6. L'armonizzazione tra ordine pubblico interno e internazionale.
  7. 7. Le condizioni per iscrivere la tutela risarcitoria nell'alveo della funzione punitiva.
  8. 8. La discriminazione tra risarcimento del danno con funzione punitiva e sanzioni civili.
  9. 9. Una figura ibrida: la condanna anche d'ufficio per lite temeraria.
  10. 10. La funzione punitiva concorrente o esclusiva.
  11. 11. L'individuazione dei limiti quantitativi.
  12. 12. La responsabilità sanitaria.
  13. 13. Conclusioni.
 

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che nel vigente ordinamento alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Tuttavia, il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico. Anche nell'ordinamento interno l'assegnazione di una concorrente destinazione afflittiva postula l'espressa riserva di legge, pure con riguardo alla prevedibilità dell'estensione quantitativa della condanna in ragione del riconoscimento di detta ulteriore voce. Nondimeno, siffatto principio suscita i seguenti interrogativi, cui si tenterà di seguito di fornire delle risposte argomentate: la possibilità di riconoscere (ovvero la negazione di) una generale connotazione afflittiva al danno non patrimoniale; il perseguimento di una comune funzione sanzionatoria costituisce (o non costituisce) causa di esonero dall'esigenza di discriminare tra sanzioni civili pure (o pene private pecuniarie) e risarcimento dei danni con valenza punitiva; in specie, occorrerà chiedersi in quale ambito si iscrive la condanna nel processo ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; al risarcimento dei danni può (o non può) essere imputata un'esclusiva connotazione sanzionatoria; quale trattamento deve essere riservato alle ipotesi settoriali di tutela risarcitoria di natura anche punitiva, in cui non siano previamente fissati i limiti quantitativi, ossia la cornice edittale dell'importo esigibile a tale titolo; la responsabilità sanitaria, secondo la recente novella di cui alla legge Gelli-Bianco, rappresenta (o non rappresenta) una fattispecie di risarcimento avente un concorrente scopo afflittivo.