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Arbitrato e processo civile 07.01.2021

Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione grava sul creditore opposto

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Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.