Cass. Civ., sez. un., 13 gennaio 2022 n. 927
L'errore nella scelta dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diversamente disciplinato a seconda che il procedimento rientri o meno tra quelli cui si applica il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4.
Per i procedimenti non disciplinati dal citato D.Lgs. n. 150 del 2011 non opera la esplicita clausola di salvaguardia degli effetti processuali dell'atto introduttivo del giudizio e l'opposizione a decreto ingiuntivo deve aversi per proposta tardivamente non nella data in cui è stata notificata la citazione, ma in quella successiva in cui, ormai spirato il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c., essa è stata depositata al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.