L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della l. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e il d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1.
Note
Arbitrato e processo civile 24.01.2022
Opposizione a decreto ingiuntivo per compensi di avvocato ed errata scelta del rito
di Massimo Vaccari