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Arbitrato e processo civile 14.11.2016

L'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo alla luce dell'ultima novella di cui al d.l. n. 59 del 2016

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Sommario:

  1. 1. Esecuzione provvisoria parziale inaudita altera parte
  2. 2. Esecuzione provvisoria parziale in pendenza di opposizione: premessa
  3. 3. Inibitoria con riguardo all'opposizione proposta per vizi procedurali
  4. 4. Presupposto della non contestazione
  5. 5. Vincolatività della disposizione della provvisoria esecuzione parziale
  6. 6. Concessione della provvisoria esecuzione parziale in presenza di altre ragioni
  7. 7. Istanza di parte
  8. 8. Estensione dell'esecuzione provvisoria parziale alle spese del monitorio
  9. 9. Effetti dell'estinzione del giudizio sull'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale
 

La trattazione che segue concerne il tema dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo non già sull'intero importo della somma di denaro che ne costituisce l'oggetto (o sull'intera quantità di cose fungibili di cui è stata disposta l'ingiunzione), ma esclusivamente su una sua frazione (o su una limitata quantità di tali cose). L'ammissibilità di siffatta concessione dell'esecuzione provvisoria parziale dovrà essere vagliata, sia con riferimento al momento in cui il provvedimento monitorio è emesso, quando ricorrano le condizioni prescritte dall'art. 642 c.p.c. solo su una parte della richiesta avanzata, sia con riguardo al rilascio di una tale clausola limitativa in pendenza di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Detta ultima facoltà dovrà essere esaminata, dapprima, in ragione della novella di cui all'art. 9, comma 3, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha introdotto appunto l'art. 648, comma 1, secondo periodo, prevedendo la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto e modificando l'orientamento giurisprudenziale che si era sino a quel punto consolidato in senso negativo, e successivamente in ragione dell'ultima riforma di cui all'art. 4, comma 1, lett. m), del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni in l. 30 giugno 2016, n. 119 (c.d. decreto banche), che, in ordine a tale aspetto, ha espressamente modificato la locuzione adoperata dal legislatore per riconoscere la provvisoria esecuzione parziale in pendenza di opposizione, qualora ne siano integrati i presupposti, sostituendo al termine «concede» la locuzione «deve concedere». Sicché gli argomenti che dovranno essere oggetto di approfondimento attengono, per un verso, alla discrezionalità o vincolatività della provvisoria esecuzione parziale in presenza dei presupposti e, di seguito, al concetto di non contestazione, alla causa di esclusione dei vizi procedurali, alla possibilità di disporre l'esecuzione provvisoria anche oltre la fattispecie specificamente contemplata della non contestazione.