Cass., Sez. Un.,
La pronuncia in commento coglie l'occasione sia per specificare funzione ed estensione applicativa dell'art. 55-bis, quarto canone, del codice deontologico (ora art. 62, quinto comma) che per effettuare talune precisazioni relativamente al procedimento disciplinare forense anche in relazione alla necessarietà (o meno) del litisconsorzio. Le S.U., riprendendo le già chiare coordinate interpretative fornite dal C.N.F., evidenziano i valori tutelati dalla norma deontologica confermando la correttezza della sanzione inflitta all'avvocato-mediatore che esercitava la professione forense nei locali spazialmente contigui all'organismo di mediazione dal medesimo presieduto.