L'invocato esercizio postumo di un potere da parte della F.I.G.C. rientra nel perimetro legale dell'osservanza e dell'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle correlate sanzioni, le quali concernono la riconosciuta autonomia dell'ordinamento calcistico, comportando l'irrilevanza per quello generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possono sorgere.
Note
Arbitrato e processo civile 28.01.2019
Indipendenza dell'ordinamento sportivo rispetto a quello ordinario
di Salvatore Messina