La Corte di Giustizia ha ribadito che, per quanto riguarda la qualifica di consumatore, il relativo foro speciale si applica, in linea di principio, solo nell'ipotesi in cui la finalità del contratto concluso tra le parti abbia ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato. Ha, tuttavia, chiarito che nei contratti aventi ad oggetto l'utilizzo dei servizi forniti da un provider di rete sociale digitale che, per loro stessa natura, hanno tendenza ad essere utilizzati durante un lungo periodo, occorre tener conto dell'evoluzione ulteriore dell'uso che viene fatto di tali servizi. E che, colui che avvia un'azione in giudizio può invocare la qualità di consumatore soltanto se l'uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, con il tempo, un carattere essenzialmente professionale. Inoltre, la Corte ricorda che il foro del consumatore è stato istituito per proteggere il consumatore in quanto parte debole del contratto considerato. Pertanto, il consumatore è tutelato solo allorché egli sia personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Di conseguenza, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può avvalersi del foro del consumatore. Tali considerazioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.
Note
Unione europea e diritti umani 13.06.2018
Tutela individuale e collettiva del consumatore nei casi di violazioni della privacy: una mancata occasione di coordinamento con il GDPR
di Tommaso Scannicchio